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Art. 2 Regolamento concernente l’esercizio della podologia Regolamento concernente l’esercizio della podologia

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Art. 2 Regolamento concernente l’esercizio della podologia

1 Il podologo è un operatore sanitario che si occupa della cura del piede e della prevenzione delle patologie podaliche, mantiene e migliora la funzione locomotoria dei pazienti e fornisce loro la consulenza necessaria per il mantenimento in autonomia dello stato di salute dello stesso.

2 In particolare egli esegue, entro i limiti delle sue competenze stabilite in base al piano di formazione da lui seguito

a ) diagnosi podologiche, valutazioni delle patologie e cura delle stesse tramite test clinici e strumentali, analisi cinetiche e cinematiche, supporti plantari di sostegno su misura e consulenza per calzature idonee;

b) diagnosi e cura delle affezioni della pelle e delle unghie tramite trattamenti diretti (ad es. cura delle ipercheratosi, trattamento delle onicocriptosi, ricostruzioni ungueali ecc.), tecniche di rieducazione ungueale (ortonixie o simili), ortesi digitali, feltraggi di ogni genere e dispositivi laser per la regione podalica;

c) prevenzione e cura del piede diabetico (sia in fase cronica che acuta);

d) riduzione o eliminazione delle anomalie e della loro sintomatologia dolorosa nella regione podalica (ad esempio con tecniche di kinesio taping e bendaggi a livello sottogenicolare).

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