Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
[2] L’esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico (in seguito CPS-MT) sotto la supervisione della Commissione d’esame.
Scopo dell’ esame
[2] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigor e dall’11.11.2016 - BU 2016, 469 .
1 L’ esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candida ti relative ai fondamenti dell’ agire del terapista complementare, con particolare at tenzione alla sicurezza dell’ intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza.
2 L’ esame non valuta le conoscenze specifi che dei singoli candidati nell’ ambito delle terapie complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l’autorizzazione d’ esercizio.
1 È istituita una Commissione d’ esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di Stato.
2 La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e de lle competenze nelle materie d’ esame.
3 Fanno parte della commissione
a) due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità;
b) due rappre sentanti del Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport;
c) un terapista complementare autorizzato.
4 La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità.
La Commissione
a) vigila sul corretto svolgimento degli esami;
b) approva le modalità d’attuazione e i contenuti dell’ esame;
c) approva il programma d’ esame;
d) fissa data e luogo degli esami;
e) stabilisce in accordo con il CPS-MT la tassa d’iscrizione, tenuto conto del principio della copertura dei costi. [3]
[3] Lett. modificata dal R 9.11.2016; in vigor e dall’11.11.2016 - BU 2016, 469 .
L’ esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi particolari la Commissione può concedere delle deroghe.
1 Il bando d’ esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino alme no due mesi prima della data d’inizio dell’ esame.
2 La pubblicazione deve perlomeno indicare
a) le date degli esami;
b) la tassa d’ esame;
c) il recapito per l’ iscrizione;
d) il termine d’ iscrizione;
e) il luogo;
f) le materie d’ esame e la loro durata.
[4] L’iscrizione all’esame avviene mediante l’inoltro della relativa domanda al CPS-MT entro il termine d’iscrizione stabilito.
[4] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigor e dall’11.11.2016 - BU 2016, 469 .
1 Il candidato che ha presentato la domanda d’ iscrizione completa della documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all’ esame e ne riceve comunicazione.
2 Con l’ammissione all’ esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.
Esonero dall’ esame
Sono esonerati dall’ esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.
[5] Il programma delle sessioni d’esami è comunicato all’esaminando dal CPS-MT almeno 10 giorni prima della data fissata.
[5] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigor e dall’11.11.2016 - BU 2016, 469 .
La tassa viene rimborsata solamente se il candi dato giustifica il ritiro dall’ esame con motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.
Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che
a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
b) tentano di ingannare gli esaminatori.
Sorveglianza degli esami, esaminatori
[6] Gli esami sono condotti da due o più esaminatori. Essi possono controllare l’identità dei candidati.
[6] Art. modificato dal R 25.8.2015; in vig ore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448 .
L’ esame contempla le seguenti materie
a) anatomia - scritto - 2 ore;
b) fisiologia - scritto - 2 ore;
c) patologia - scritto - 2 ore;
d) farmacologia - scritto - 1 ora;
e) igiene - scritto - 1 ora;
f) pronto soccorso - scritto - 1 ora;
g) legislazione sanitaria - scritto - 1 ora.
1 Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l’ uso di mezzi punti.
2 Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.
[8] 1 Nella valutazione dei risultati degli esami le materie di anatomia, fisiologia e patologia contano il doppio nel calco lo della media.
2 L’esame è superato se, cumulativamente
a) la media delle note di tutte le materie di cui all’art. 14 è sufficiente (nota 4);
b) al massimo solo una delle materie che contano il doppio, indicate al cpv. 1, è insufficiente (inferiore al 4);
c) in totale non figurano più di due note insufficienti (inferiori al 4);
d) non vi sono note inferiori al 3.
Ripetizione dell’ esame
[8] Art. modificato dal R 25.8.2015; in vig ore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448 .
[9] 1 Qualora l’esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie di cui all’art. 14 ad una sessione successiva.
2 L’esame può essere eseguito per un massimo di tre volte. Esaurite tali possibilità il candidato è escluso dagli esami.
3 L’assenza all’esame non giustificata dal candidato ai sensi dell’art. 11 equivale al mancato superamento della sessione d’esame. Se l’assenza è stata giustificata il candidato viene convocato per recuperare l’esame mancato, che sarà valutato nell’insieme degli altri esami in applicazione dei parametri di cui all’art. 16.
[9] Art. modificato dal R 25.8.2015; in vig ore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448 .
[10] 1 Contro le valutazioni degli esami effettuate dal CPS-MT, è dato reclamo nel termine di 15 giorni alla direzione dell’istituto scolastico stesso. La decisione su reclamo verrà presa dalla direzione dell’istituto sentito il preavviso della Commissione d’esame.
2 La decisione su reclamo è impugnabile con ricorso dapprima al Consiglio di Stato, e poi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni. Non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
[10] Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigor e dall’11.11.2016 - BU 2016, 469 .
1 Il superament o prima del 30 marzo 2005 dell’ esame che conclude il pri mo periodo di formazione per l’ ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equi parato al superamento dell’ esame di terapista complementare.
2 Per i primi tre anni dall’ entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato qu ale membro della commissione d’esame di cui all’ art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto previg ente in grado di comprovare un’ attività di almeno 10 anni.
3 Per i candidati che partecipano alle prime due sessioni d’esame fissate subito dopo l’entrata in vigore della modifica di cui agli art. 16 e 17 per ripetere le materie insufficienti, valgono le previgenti disposizioni in materia di superamento o ripetizione dell’esame. [11]
[11] Cpv. introdotto dal R 25.8.2015; in vig ore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448 .
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.
Pubblicato nel BU 2004 , 95.