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Art. 9 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

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Art. 9 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

1 L’autorizzazione è rilasciata o rifiutata dopo aver sentito l’avviso della Commissione consultiva prevista all’art. 17.

2 L’autorizzazione deve essere affissa nello studio affinché gli utenti possano prenderne visione.

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