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Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

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Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario deve essere corredata dai seguenti documenti

a) diploma di master, licenza o diploma in psicologia ai sensi dell’art. 2 LPPsi o diploma estero equivalente riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LPPsi;

b) certificato attestante la pratica di cui all’art. 3 lett. b) secondo l’a pposito modulo proposto dall’Ufficio di sanità o eventuale titolo di perfezionamento federale ;

c) estratto del casellario giudiziale;

d) autocertificazione per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero;

e) per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e certificati di good professional standing ;

f) certificato medico di idoneità psico-fisica.

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