Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario deve essere corredata dai seguenti documenti
a) diploma di master, licenza o diploma in psicologia ai sensi dell’art. 2 LPPsi o diploma estero equivalente riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LPPsi;
b) certificato attestante la pratica di cui all’art. 3 lett. b) secondo l’a pposito modulo proposto dall’Ufficio di sanità o eventuale titolo di perfezionamento federale ;
c) estratto del casellario giudiziale;
d) autocertificazione per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero;
e) per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e certificati di good professional standing ;
f) certificato medico di idoneità psico-fisica.