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CH-TI
Art. 6 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Art. 6 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
1 Per l’ottenimento dell’autorizzazione quale psicologo in formazione in ambito sanitario è sufficiente l’adempimento dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 3.
2 Lo psicologo in formazione non può contemporaneamente svolgere l’attività di psicoterapeuta in formazione presso il medesimo datore di lavoro. [8]
[8] Cpv. introdotto dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
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