Legislator Giurisprudenza & Legislazione
813.620 CH-TI

Art. 6 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 6 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

1 Per l’ottenimento dell’autorizzazione quale psicologo in formazione in ambito sanitario è sufficiente l’adempimento dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 3.

2 Lo psicologo in formazione non può contemporaneamente svolgere l’attività di psicoterapeuta in formazione presso il medesimo datore di lavoro. [8]

[8] Cpv. introdotto dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.

← Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Art. 7 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →