Legislator Giurisprudenza & Legislazione
813.620 CH-TI

Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

Apri la fonte ufficiale Atto completo (21 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

[7] 1 Il posto di pratica clinica deve essere riconosciuto dal Dipartimento, che ne valuta i contenuti proposti con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, ritenuto che il posto di pratica deve disporre di uno psicologo autorizzato al libero esercizio in ambito sanitario.

2 Trattandosi di istituti esteri o situati fuori Cantone viene valutata su dossier l’equivalenza della pratica ai requisiti di cui al cpv. 1 e all’articolo 4.

[7] Art. modificato dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.

← Art. 4 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Art. 6 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →