813.620
CH-TI
Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Art. 5 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
[7] 1 Il posto di pratica clinica deve essere riconosciuto dal Dipartimento, che ne valuta i contenuti proposti con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, ritenuto che il posto di pratica deve disporre di uno psicologo autorizzato al libero esercizio in ambito sanitario.
2 Trattandosi di istituti esteri o situati fuori Cantone viene valutata su dossier l’equivalenza della pratica ai requisiti di cui al cpv. 1 e all’articolo 4.
[7] Art. modificato dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
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