Art. 4 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Art. 4 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
1 La pratica clinica di cui all’art. 3 lett. b) deve soddisfare i seguenti requisiti
a) Durata e grado d’impiego
- la pratica deve corrispondere ad almeno 12 mesi di attività a tempo pieno (di principio 42 ore settimanali);
- il praticante deve essere impiegato con un grado d’attività di almeno il 50%;
- deve trattarsi di almeno un periodo continuativo di 6 mesi nella medesima struttura;
- per assenze dovute a vacanze, malattia, servizio militare o congedi vengono bonificati al massimo 2/12 del tempo di pratica certificato; [3]
b) Attività clinica (come da descrizione negli obiettivi)
- deve trattarsi di attività clinica indiretta (osservazione), diretta in presenza di un professionista della salute mentale o autonoma, svolte sotto la responsabilità del referente di stage;
- l’attività deve comprendere almeno 800 ore di attività clinica autonoma con supervisione;
- devono essere allestiti almeno 5 rapporti completi relativi a casi seguiti, di cui almeno 2 completi di testistica diversificata; [4]
c) Attività diagnostica e testistica
– almeno 80 ore di formazione teorica e pratica in merito ai principali test (cognitivi, neuropsicologici, di personalità e/o proiettivi ecc.) e procedure diagnostiche, utilizzati nel settore di competenza (adulti e/o età evolutiva - adolescenza); la somministrazione della testistica sovradescritta deve permettere allo psicologo assistente di acquisire le sufficienti competenze per somministrare, interpretare e refertare una batteria di test psicodiagnostici; [5]
d) Formazione teorica
- almeno 90 ore di formazione teorica certificata (formazione seminariale e formazione interna); [6]
e) Supervisione individuale
– almeno 50 ore di supervisione individuale relative all’attività svolta e ai propri vissuti in merito.
2 Qualora l’istituzione non disponesse di possibilità di supervisione e di formazione da parte di psicologi riconosciuti, dette attività devono essere organizzate all’esterno della stessa, presso uno psicologo autorizzato, il quale fornisce le ore di supervisione e certifica con la sua controfirma l’attestato dell’ente dove viene svolta la pratica.
3 Il datore di lavoro e/o il responsabile della pratica garantiscono al praticante un’adeguata esperienza nell’esame clinico, nella valutazione e nella diagnosi, nell’esame testologico ed eventualmente peritale.
[3] Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.
[4] Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99; precedente modifica: BU 2021, 309.
[5] Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
[6] Lett. modificata dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.