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Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

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Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

Per ottenere l’autorizzazione quale psicologo attivo in ambito sanitario, l’istante deve soddisfare i seguenti requisiti

a) disporre di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi;

b) disporre di un titolo di perfezionamento federale in psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica o neuropsicologia, oppure aver svolto nella funzione di psicologo assistente almeno un anno di pratica clinica ai sensi dell’art. 4 dopo il conseguimento del diploma e sotto la supervisione di uno psicologo autorizzato in un’istituzione che opera in ambito sanitario ed è riconosciuta dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento); [2]

c) godere di buona reputazione;

d) possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.

[2] Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.

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