Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Art. 3 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Per ottenere l’autorizzazione quale psicologo attivo in ambito sanitario, l’istante deve soddisfare i seguenti requisiti
a) disporre di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi;
b) disporre di un titolo di perfezionamento federale in psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica o neuropsicologia, oppure aver svolto nella funzione di psicologo assistente almeno un anno di pratica clinica ai sensi dell’art. 4 dopo il conseguimento del diploma e sotto la supervisione di uno psicologo autorizzato in un’istituzione che opera in ambito sanitario ed è riconosciuta dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento); [2]
c) godere di buona reputazione;
d) possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
[2] Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.