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Art. 2 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

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Art. 2 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

[1] Il campo d’attività dello psicologo attivo in ambito sanitario comprende l’esecuzione di interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, tramite l’uso di tecniche psicologiche di sua competenza (osservazione, intervista, strumentalità testologica, conoscenza dei processi di funzionamento mentale e delle loro implicazioni a livello affettivo, cognitivo, attitudinale, comportamentale, relazionale e di gruppo).

[1] Art. modificato dal R 4.3.2026; in vigore dal 6.3.2026 - BU 2026, 99.

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