813.620
CH-TI
Art. 1 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
Art. 1 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta
1 Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non mediche nel settore delle psicopatologie.
2 L’attività in questione è soggetta ad autorizzazione e riservata allo psicologo in ambito sanitario e allo psicoterapeuta, sia che essa venga svolta sotto la propria responsabilità professionale, sia che le prestazioni vengano offerte quale terapista dipendente e sotto la supervisione di un altro operatore sanitario.
3 Restano riservate le attività dei terapisti complementari autorizzati nella misura in cui non utilizzano metodi scientificamente riconosciuti riservati allo psicologo e allo psicoterapeuta e non invadono il settore di competenza degli stessi.