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Art. 1 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

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Art. 1 Regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e di psicoterapeuta

1 Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non mediche nel settore delle psicopatologie.

2 L’attività in questione è soggetta ad autorizzazione e riservata allo psicologo in ambito sanitario e allo psicoterapeuta, sia che essa venga svolta sotto la propria responsabilità professionale, sia che le prestazioni vengano offerte quale terapista dipendente e sotto la supervisione di un altro operatore sanitario.

3 Restano riservate le attività dei terapisti complementari autorizzati nella misura in cui non utilizzano metodi scientificamente riconosciuti riservati allo psicologo e allo psicoterapeuta e non invadono il settore di competenza degli stessi.

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