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Regolamento concernente l’esercizio dell’ottica

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

L’ottica ai sensi del pres ente regolamento consiste nell’ esecuzione degli esami oggettivi e soggettivi della vista, nell’ adattamento di lenti per correzioni visive e di lenti a contatto, nella preparazione e nella vendita al pubblico di lenti oftalmiche, occhiali e apparecchi atti a correggere manchevolezze di carattere oftalmico.

1 L’ottico con diploma federale e l’optometrista con bachelor della Hochschule für Technik FHNW o con diploma equivalente riconosciuto dalla competente autorità sono autorizzati a svolgere le seguenti attività

– adattamento professionale di lenti a contatto;

– esecuzione di esami della vista (refrazione oggettiva e soggettiva) atti a correggere un difetto visivo eventualmente riscontrato;

– vendita di mezzi ausiliari e consulenza ai clienti;

– esecuzione delle ricette del medico oculista. [2]

2 L’ ottico diplomato non può fare diagnosi, ma deve indirizzare il cliente presso un medico oculista.

3 Egli non è autorizzato a correggere casi patologici o in sospetto degli stessi.

b) Ottico con attestato federale di capacità [3]

[2] Cpv. modificato dal R 11.7.2018 ; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293 ; precedente modifica: BU 2002, 76.

[3] Nota marginale modificata dal R 11.7.2018; in vi gore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293 .

[4] L’ottico con attestato federale di capacità o certificato equivalente è autorizzato a svolgere le seguenti attività

– vendita di occhiali oftalmici e consulenza ai clienti;

– esecuzione delle ricette del medico oculista e dell’ottico diplomato federale o dell’optometrista.

[4] Art. modificato dal R 11.7.2018; in vi gore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293 .

1 Per esercitare professionalmente l’ottica sotto la propria responsabilità professionale è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio di sanità . [5]

2 L’ autorizzazione è concessa ai richiedenti in possesso dei titoli di studio previsti agli art. 2 e 3.

[5] Cpv. modificato dal R 11.7.2018 ; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 293 ; precedente modifica: BU 2003, 338.

1 Le attività di ottica possono essere svolte esclusivamente in un negozio con locali adeguati e forniti di attrezzature idonee (art . 7).

2 Il negozio di ottica è diretto da un ottico ammesso al libero esercizio che deve essere costantemente presente nel negozio.

3 Le prestazioni di competenza dell’ottico diplomato e dell’optometrista (art. 2) possono essere date solo in sua presenza. [7]

[7] Cpv. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 281.

1 Il negozio di ottica deve disporre di almeno un locale per la vendita e di un laboratorio attrezzato secondo le direttive del Dipartimento.

2 Prima dell’ apertura i local i devono essere approvati dall’ ispettore del Dipartimento.

1 All’esterno di ogni negozio d’ ottica deve figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’ ottico responsabile.

2 Ogni ottico può essere responsabile di un solo negozio.

1 L’ ottico con certificato di capacità professionale (art . 3), in possesso dell’abilitazione per l’ e secuzione di test visivi per l’ ottenimento delle licenze di condurre (esa me “S”), conseguita prima dell’ entrata in vigore di questo regol amento, è pure autorizzato all’ esecuzione di esami della vista.

2 L’ ottico con certificato di capacità professionale (art . 3), che ha esercitato la professione per almeno quattro anni prima dell’ entrata in vigore di questo regolament o, è autorizzato ad eseguire l’ esame della vista dop o aver superato l’ esame “S”.

3 L’iscrizione all’ esame d eve avvenire entro 6 mesi dall’ entrata in vigore del presente regolamento.

4 In caso di insuccesso il candidato può ripresentarsi una sola volta non prima di sei mesi.

Il regolamento concernente l’esercizio dell’ ottica del 17 settembre 1968 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [8]

Pubblicato nel BU 1994 , 83.

[8] Entrata in vigor e: 15 marzo 1994 - BU 1994, 83.

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