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Art. 3 Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino

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Art. 3 Statuto dell’Ordine dei farmacisti del Cantone Ticino

1 L’OFCT collabora in particolare con lo Stato, alla promozione ed alla salvaguardia della salute della popolazione come all’esecuzione dei compiti assegnatigli dalla legislazione sanitaria o che gli vengono delegati.

2 L’OFCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino, promuovendo l’adozione di condizioni quadro adeguate all’esercizio della professione.

3 L’OFCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore in cui opera, e meglio con organizzazioni della Confederazione, dei Cantoni come pure con istituti internazionali che gli sono professionalmente e culturalmente contigui .

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