Regolamento sui medici delegati
Indice delle disposizioni (17)
Testo normativo (17 Articoli)
1 Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati.
2 Il Dipartimento del la sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’ applicazione di questo regolamento. [1]
[1] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76 .
1 Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.
2 Per ogni circondario è designato un medico delegato.
3 Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.
1 Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all’ esercizio della professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal regolamento.
2 Il Dipartimento, previo pubblico concorso, des igna i medici delegati entro l’ anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata di quattro anni.
1 Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario.
2 Spetta in particolare al medico delegato
a) l’ esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva r ichiesti dalle circostanze e d’ intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;
b) l’ attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;
c) l’ esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;
d) l’ esecuzione dei compiti di medicina legale, fore nse e ufficiale, ordinati dall’ Autorità giudiziaria e dal Medi co cantonale, o richiesti dall’ Autorità di polizia. Per l’ esecuzione delle ispezioni su cadaveri può val ersi della collaborazione dell’ Istituto cantonale di patologia;
e) la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d’ informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.
3 Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.
4 Il medico delegato s’ impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.
1 I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.
2 I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.
1 Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li riunisce almeno una volta all’ anno per giornate di studio e di aggiornamento e stend e un programma e un rapporto d’ attività.
2 È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.
1 I medici delegati, per l’ esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità fissate in questo rego lamento. Lo Stato riconosce un’ indennità di base e un compenso per ogni prestazione particolare.
2 Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 s ono aumentate del 10% quando l’ indice svizzero dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicemb re 1997), un aumento del 10%. L ’adeguame nto avviene il 1° gennaio dell’ anno successivo a que llo dell’ aumento (10%).
1 L’ indennità di base è di fr. 2000.-- annui.
2 Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato p er la sua collaborazione con l’ autorità sanitaria e per le mansioni di carattere generico, che non possono essere quantificate in modo specifico.
3 L’ indennità di base può essere aumentata in base ad accordi particolari per situazioni straordinarie.
I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM)
voce
Frs
001
visita agli apprendisti
40
002
visite ai dipendenti dello Stato richieste dal Medico cantonale
80
003
visite e sopralluoghi richiesti dall’ Ufficio di sanità per edifici di uso pubblico e collettivo, in quanto non s iano da retribuirsi dai privati
120/ora
+trasferta
004
attività richieste dal Medico cantonale per misure volte a limitare la propagazione di malattie e a mantenere/promuovere la salute dei cittadini, in quanto non s iano da retribuirsi dai privati
120/ora
+trasferta
Per prestazioni date prevalentemente a favore dei privati, i medici delegati possono esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT-FTAM)
voce
Frs
005
visite prescritte da specifiche disposizioni o richieste dall’ Autorità cantonale al personale di prestini, pasticcerie, alberghi, esercizi pubblici con il rilascio del certificato
60
+esami speciali
006
visite d’ idoneità psicofisica per gli operatori sanitar i oltre il settantesimo anno d’età
60
007
visite ordinate dalla Sezione della circolazione per la s tesura di certificati ufficiali
60
008
visita di controllo per la dichiarazione di abitabilità /inabitabilità di case o locali
60/200
+trasferta
009
presenza all’esumazione di una salma
80
+trasferta
010
sopralluoghi richiesti da privat i o eseguiti nel loro interesse
60-150
+trasferta
Per prestazio ni medico-legali ordinate dall’ Autorità giudiziaria, dal Medico cantonale, dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcola ti secondo la seguente tariffa
voce
Frs
011
consultazione semplice s u fatti esposti al medico dall’ Autorità giudiziaria per t rarne giudizio di comportamento
30-60
012
visita semplic e comandata d’ ufficio su pers ona vivente, con breve rapporto
60-150
013
perizia medica con rapporto, su persona vivente, intesa a constatare e riferire su determinati fatti e stabilire la causa e la natura (primo esame fisico, primo esame psichico, ogni ulteriore esame, esami di laboratorio, esami speciali)
secondo
tariffa
OCMT-FTAM
014
perizie desunte dagli atti
a) consultazione, coordinazione degli atti: per ogni gruppo di 10 pagine di protocollo o loro frazione superiore alle metà (le frazioni inferiori alle 5 pagine non vengono computate)
b) eventuali convocazioni di testi o imputati per ulteriori chiarimenti, per persona
c) eventuali visite integrative
d) elaborazione c ritica e stesura della perizia
65
65
65
65-150
015
Esame semplice di cadavere per constatazione di legge, con eventuale piccolo rapporto
a) entro il raggio di 2 km
b) di notte
110
165
016
prelievo per alcoolemìa su persona vivente
(+28 franchi di trasferta se richiesto unicamente questo att o)
18
017
prel ievo per alcoolemìa su cadavere
160
018
comparizione del medico quale perito davanti a qualsiasi fun zionario o Autorità giudiziaria
110-300
019
020
esami di laboratorio ed esami speciali (da aggiungersi alle visite e alle perizie) secondo tariffa cantonale per le casse malati
indennità chilometriche oltre il raggio di 2 km
secondo
tariffa
OMCT-FTAM
1 Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un intervento di p olizia, il Medico cantonale, d’ intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo.
2 La retribuzione a carico del Dipart imento delle istituzioni è di
voce
Frs
021
picche tto notturno nei giorni feriali
80
022
picchetto festivo (con due notti) oppure normale picchetto di sabato e domenica
300
3 Turni e recapiti sono comunicati ai posti di polizia e agli organi di esecuzione della pena interessati; eventuali costi per il collegamento (apparecchi di ricerca persona) sono assunti dallo Stato.
Tariffe per l’ esecuzione di compiti speciali organizzativi, promozionali ed informativi, connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere aggiunte dal Dipartimento.
Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno civile sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano all’ Ufficio di sanità de l Dipartimento, alla fine dell’anno.
1 L’ Ufficio di san ità esercita il controllo sull’ esatta applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.
2 Contro le decisioni dell’ Ufficio di sanità è dato reclamo.
3 Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.
I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni previste da questo regolamento sa lvo l’ espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.
1 È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991.
2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [2]
Pubblicato nel BU 1998 , 301.
[2] Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.