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Regolamento sui medici delegati

17 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (17)

Testo normativo (17 Articoli)

1 Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati.

2 Il Dipartimento del la sanità e della socialità è l’Autorità competente per l’ applicazione di questo regolamento. [1]

[1] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76 .

1 Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.

2 Per ogni circondario è designato un medico delegato.

3 Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.

1 Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all’ esercizio della professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal regolamento.

2 Il Dipartimento, previo pubblico concorso, des igna i medici delegati entro l’ anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata di quattro anni.

1 Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario.

2 Spetta in particolare al medico delegato

a) l’ esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva r ichiesti dalle circostanze e d’ intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;

b) l’ attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;

c) l’ esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;

d) l’ esecuzione dei compiti di medicina legale, fore nse e ufficiale, ordinati dall’ Autorità giudiziaria e dal Medi co cantonale, o richiesti dall’ Autorità di polizia. Per l’ esecuzione delle ispezioni su cadaveri può val ersi della collaborazione dell’ Istituto cantonale di patologia;

e) la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d’ informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.

3 Il medico delegato ordina in via provvisionale i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.

4 Il medico delegato s’ impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.

1 I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.

2 I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.

1 Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li riunisce almeno una volta all’ anno per giornate di studio e di aggiornamento e stend e un programma e un rapporto d’ attività.

2 È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.

1 I medici delegati, per l’ esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità fissate in questo rego lamento. Lo Stato riconosce un’ indennità di base e un compenso per ogni prestazione particolare.

2 Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 s ono aumentate del 10% quando l’ indice svizzero dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicemb re 1997), un aumento del 10%. L ’adeguame nto avviene il 1° gennaio dell’ anno successivo a que llo dell’ aumento (10%).

1 L’ indennità di base è di fr. 2000.-- annui.

2 Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato p er la sua collaborazione con l’ autorità sanitaria e per le mansioni di carattere generico, che non possono essere quantificate in modo specifico.

3 L’ indennità di base può essere aumentata in base ad accordi particolari per situazioni straordinarie.

I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM)

voce

Frs

001

visita agli apprendisti

40

002

visite ai dipendenti dello Stato richieste dal Medico cantonale

80

003

visite e sopralluoghi richiesti dall’ Ufficio di sanità per edifici di uso pubblico e collettivo, in quanto non s iano da retribuirsi dai privati

120/ora

+trasferta

004

attività richieste dal Medico cantonale per misure volte a limitare la propagazione di malattie e a mantenere/promuovere la salute dei cittadini, in quanto non s iano da retribuirsi dai privati

120/ora

+trasferta

Per prestazioni date prevalentemente a favore dei privati, i medici delegati possono esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT-FTAM)

voce

Frs

005

visite prescritte da specifiche disposizioni o richieste dall’ Autorità cantonale al personale di prestini, pasticcerie, alberghi, esercizi pubblici con il rilascio del certificato

60

+esami speciali

006

visite d’ idoneità psicofisica per gli operatori sanitar i oltre il settantesimo anno d’età

60

007

visite ordinate dalla Sezione della circolazione per la s tesura di certificati ufficiali

60

008

visita di controllo per la dichiarazione di abitabilità /inabitabilità di case o locali

60/200

+trasferta

009

presenza all’esumazione di una salma

80

+trasferta

010

sopralluoghi richiesti da privat i o eseguiti nel loro interesse

60-150

+trasferta

Per prestazio ni medico-legali ordinate dall’ Autorità giudiziaria, dal Medico cantonale, dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcola ti secondo la seguente tariffa

voce

Frs

011

consultazione semplice s u fatti esposti al medico dall’ Autorità giudiziaria per t rarne giudizio di comportamento

30-60

012

visita semplic e comandata d’ ufficio su pers ona vivente, con breve rapporto

60-150

013

perizia medica con rapporto, su persona vivente, intesa a constatare e riferire su determinati fatti e stabilire la causa e la natura (primo esame fisico, primo esame psichico, ogni ulteriore esame, esami di laboratorio, esami speciali)

secondo

tariffa

OCMT-FTAM

014

perizie desunte dagli atti

a) consultazione, coordinazione degli atti: per ogni gruppo di 10 pagine di protocollo o loro frazione superiore alle metà (le frazioni inferiori alle 5 pagine non vengono computate)

b) eventuali convocazioni di testi o imputati per ulteriori chiarimenti, per persona

c) eventuali visite integrative

d) elaborazione c ritica e stesura della perizia

65

65

65

65-150

015

Esame semplice di cadavere per constatazione di legge, con eventuale piccolo rapporto

a) entro il raggio di 2 km

b) di notte

110

165

016

prelievo per alcoolemìa su persona vivente

(+28 franchi di trasferta se richiesto unicamente questo att o)

18

017

prel ievo per alcoolemìa su cadavere

160

018

comparizione del medico quale perito davanti a qualsiasi fun zionario o Autorità giudiziaria

110-300

019

020

esami di laboratorio ed esami speciali (da aggiungersi alle visite e alle perizie) secondo tariffa cantonale per le casse malati

indennità chilometriche oltre il raggio di 2 km

secondo

tariffa

OMCT-FTAM

1 Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un intervento di p olizia, il Medico cantonale, d’ intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo.

2 La retribuzione a carico del Dipart imento delle istituzioni è di

voce

Frs

021

picche tto notturno nei giorni feriali

80

022

picchetto festivo (con due notti) oppure normale picchetto di sabato e domenica

300

3 Turni e recapiti sono comunicati ai posti di polizia e agli organi di esecuzione della pena interessati; eventuali costi per il collegamento (apparecchi di ricerca persona) sono assunti dallo Stato.

Tariffe per l’ esecuzione di compiti speciali organizzativi, promozionali ed informativi, connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere aggiunte dal Dipartimento.

Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno civile sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano all’ Ufficio di sanità de l Dipartimento, alla fine dell’anno.

1 L’ Ufficio di san ità esercita il controllo sull’ esatta applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.

2 Contro le decisioni dell’ Ufficio di sanità è dato reclamo.

3 Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.

I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni previste da questo regolamento sa lvo l’ espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.

1 È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991.

2 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. [2]

Pubblicato nel BU 1998 , 301.

[2] Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.

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