813.255
CH-TI
Art. 9 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 9 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 L’assemblea può nominare come membri onorari persone che si sono distinte nel campo della medicina e della salute pubblica o che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell’OMCT.
2 I membri onorari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto né di eleggibilità; e non devono pagare la quota sociale.