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Art. 9 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 9 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 L’assemblea può nominare come membri onorari persone che si sono distinte nel campo della medicina e della salute pubblica o che hanno acquisito meriti particolari nei confronti dell’OMCT.

2 I membri onorari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto né di eleggibilità; e non devono pagare la quota sociale.

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