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CH-TI
Art. 8 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 8 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 Possono essere membri straordinari, se ne fanno domanda
a) i medici, già membri ordinari, che rinunciano alla professione per anzianità o per altri impedimenti;
b) i medici che esercitano solo parzialmente la professione nel Cantone e sono già membri ordinari di un’altra società medica cantonale;
c) i medici con autorizzazione d’esercizio limitata nel Cantone;
d) i medici in perfezionamento.
2 I membri straordinari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee con diritto di voto ma non sono eleggibili come organi.