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Art. 8 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 8 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Possono essere membri straordinari, se ne fanno domanda

a) i medici, già membri ordinari, che rinunciano alla professione per anzianità o per altri impedimenti;

b) i medici che esercitano solo parzialmente la professione nel Cantone e sono già membri ordinari di un’altra società medica cantonale;

c) i medici con autorizzazione d’esercizio limitata nel Cantone;

d) i medici in perfezionamento.

2 I membri straordinari ricevono tutte le comunicazioni sociali. Essi partecipano alle assemblee con diritto di voto ma non sono eleggibili come organi.

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