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Art. 7 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 7 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Possono essere membri ordinari i medici portatori del diploma federale o di un diploma equivalente che svolgono o hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.

2 I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi risultanti dalla qualità di affiliato all’OMCT.

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