813.255
CH-TI
Art. 7 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 7 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 Possono essere membri ordinari i medici portatori del diploma federale o di un diploma equivalente che svolgono o hanno svolto la professione nel Cantone Ticino.
2 I membri ordinari hanno tutti i diritti e gli obblighi risultanti dalla qualità di affiliato all’OMCT.