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Art. 6 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 6 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 La domanda di adesione è presentata per iscritto al segretariato dell’OMCT, il quale ne dà conferma al richiedente dopo verifica dei documenti.

2 Le dimissioni sono da inoltrare per iscritto al segretariato dell’OMCT. Esse hanno effetto dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.

3 Il segretariato dell’OMCT aggiorna tempestivamente l’albo dei membri e ne cura la pubblicazione.

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