813.255
CH-TI
Art. 5 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 5 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
L’OMCT in particolare
a) favorisce la collegialità fra i suoi membri;
b) promuove il mantenimento del rapporto di fiducia fra il corpo medico e i pazienti;
c) si propone come interlocutore qualificato nei rapporti con le autorità e le istituzioni pubbliche e private del settore sanitario e verso la popolazione;
d) fornisce servizi di consulenza professionale, economica e legale ai suoi membri;
e) organizza manifestazioni informative e di studio su temi sanitari;
f) decide sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori e con altri operatori del settore sanitario;
g) vigila sul rispetto delle norme deontologiche;
h) promuove la formazione e l’aggiornamento dei medici e il controllo della qualità delle cure.