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Art. 5 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 5 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

L’OMCT in particolare

a) favorisce la collegialità fra i suoi membri;

b) promuove il mantenimento del rapporto di fiducia fra il corpo medico e i pazienti;

c) si propone come interlocutore qualificato nei rapporti con le autorità e le istituzioni pubbliche e private del settore sanitario e verso la popolazione;

d) fornisce servizi di consulenza professionale, economica e legale ai suoi membri;

e) organizza manifestazioni informative e di studio su temi sanitari;

f) decide sulla conclusione di convenzioni con gli assicuratori e con altri operatori del settore sanitario;

g) vigila sul rispetto delle norme deontologiche;

h) promuove la formazione e l’aggiornamento dei medici e il controllo della qualità delle cure.

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