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CH-TI
Art. 41 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 41 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 Con l’entrata in vigore di questo statuto sono abrogati lo statuto OMCT del 12 aprile/20 settembre 1981, il Regolamento interno dell’OMCT del 25 aprile 1982 e le Norme Deontologiche dell’OMCT del 7 novembre 1981.
2 I regolamenti emanati dall’OMCT in base alla precedente disciplina statutaria e alle decisioni assembleari rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questo statuto, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva.