Legislator Giurisprudenza & Legislazione
813.255 CH-TI

Art. 41 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

Apri la fonte ufficiale Atto completo (42 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 41 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Con l’entrata in vigore di questo statuto sono abrogati lo statuto OMCT del 12 aprile/20 settembre 1981, il Regolamento interno dell’OMCT del 25 aprile 1982 e le Norme Deontologiche dell’OMCT del 7 novembre 1981.

2 I regolamenti emanati dall’OMCT in base alla precedente disciplina statutaria e alle decisioni assembleari rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questo statuto, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva.

← Art. 40 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Art. 42 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →