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Art. 40 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 40 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

Entro un anno dall’entrata in vigore di questo statuto le cariche dell’OMCT (organi, commissioni, delegati, rappresentanti) dovranno essere oggetto di nuova decisione.

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