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Art. 4 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 4 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 L’OMCT collabora, in particolare con lo Stato, nella tutela della salute della popolazione e nell’esecuzione dei compiti previsti dalla legislazione sanitaria o che gli sono delegati. Esso organizza il servizio di picchetto, segnatamente notturno e festivo.

2 L’OMCT tutela e rappresenta gli interessi professionali, morali, economici e sociali dei suoi membri nell’esercizio della professione nel Cantone Ticino; e promuove l’adozione di condizioni quadro adeguate per l’esercizio della professione.

3 L’OMCT può aderire ad altre organizzazioni attive nel settore sanitario nella Confederazione o nel Cantone come pure a istituti internazionali di carattere medico e culturale.

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