813.255
CH-TI
Art. 35 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 35 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
I mezzi dell’OMCT provengono
a) dalle quote sociali annue;
b) da donazioni, legati o sovvenzioni;
c) dal reddito del patrimonio sociale;
d) dall’eventuale utile nella gestione della Tribuna Medica Ticinese.