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Art. 35 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 35 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

I mezzi dell’OMCT provengono

a) dalle quote sociali annue;

b) da donazioni, legati o sovvenzioni;

c) dal reddito del patrimonio sociale;

d) dall’eventuale utile nella gestione della Tribuna Medica Ticinese.

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