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Art. 33 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 33 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Il CD, su proposta del CDG, può assumere un segretario generale amministrativo, anche in formazione non medica, a tempo pieno o parziale. L’assunzione può essere sostituita da un mandato professionale.

2 I compiti del segretario generale sono disciplinati dal relativo mansionario approvato dal CD.

3 Il segretario generale è direttamente subordinato al presidente e al CDG.

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