813.255
CH-TI
Art. 33 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 33 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 Il CD, su proposta del CDG, può assumere un segretario generale amministrativo, anche in formazione non medica, a tempo pieno o parziale. L’assunzione può essere sostituita da un mandato professionale.
2 I compiti del segretario generale sono disciplinati dal relativo mansionario approvato dal CD.
3 Il segretario generale è direttamente subordinato al presidente e al CDG.