813.255
CH-TI
Art. 32 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 32 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 L’OMCT si avvale di un segretariato stabile, commisurato alle sue esigenze amministrative e operative.
2 Il CDG è responsabile della conduzione del segretariato, compresa l’assunzione dei collaboratori, ad eccezione del segretario generale.
3 Il CDG allestisce il regolamento di funzionamento del segretariato e lo sottopone al CD per ratifica.