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Art. 32 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 32 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 L’OMCT si avvale di un segretariato stabile, commisurato alle sue esigenze amministrative e operative.

2 Il CDG è responsabile della conduzione del segretariato, compresa l’assunzione dei collaboratori, ad eccezione del segretario generale.

3 Il CDG allestisce il regolamento di funzionamento del segretariato e lo sottopone al CD per ratifica.

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