813.255
CH-TI
Art. 30 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 30 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 Il CD, di propria iniziativa o su proposta del CDG, decide la costituzione di commissioni speciali, con durata determinata o indeterminata, per l’esame di temi particolari o con scopo di consulenza.
2 Il CD definisce la composizione della commissione, designa un coordinatore, disciplina il mandato e l’obbligo di rendiconto.
3 Delle commissioni speciali fa parte almeno un membro del CD. Il CD può disporre la partecipazione, con voto consultivo, anche di consulenti esterni.
4 Le commissioni speciali beneficiano dell’autonomia definita nel mandato di istituzione. Esse rendono tempestivamente conto del loro operato al CD, tramite il coordinatore.