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Art. 30 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 30 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Il CD, di propria iniziativa o su proposta del CDG, decide la costituzione di commissioni speciali, con durata determinata o indeterminata, per l’esame di temi particolari o con scopo di consulenza.

2 Il CD definisce la composizione della commissione, designa un coordinatore, disciplina il mandato e l’obbligo di rendiconto.

3 Delle commissioni speciali fa parte almeno un membro del CD. Il CD può disporre la partecipazione, con voto consultivo, anche di consulenti esterni.

4 Le commissioni speciali beneficiano dell’autonomia definita nel mandato di istituzione. Esse rendono tempestivamente conto del loro operato al CD, tramite il coordinatore.

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