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Art. 29 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 29 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 La commissione deontologica è composta da 5 membri da 5 supplenti, nominati dall’assemblea per la durata di 4 anni.

2 Membri e supplenti sono sempre rieleggibili.

3 La commissione può avvalersi della consulenza specialistica di altri medici.

4 La commissione nomina annualmente fra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il segretario.

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