813.255
CH-TI
Art. 29 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 29 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 La commissione deontologica è composta da 5 membri da 5 supplenti, nominati dall’assemblea per la durata di 4 anni.
2 Membri e supplenti sono sempre rieleggibili.
3 La commissione può avvalersi della consulenza specialistica di altri medici.
4 La commissione nomina annualmente fra i suoi membri il presidente, il vice-presidente e il segretario.