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Art. 28 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 28 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Nei limiti fissati dal Codice Deontologico FMH la commissione deontologica beneficia di completa autonomia nei confronti di tutti gli organi dell’OMCT.

2 Essa ha il proprio recapito presso la sede dell’OMCT e può far capo ai servizi di segreteria e di consulenza dell’OMCT.

3 La commissione deontologica informa regolarmente e per iscritto il CD sulla propria attività.

4 La commissione deontologica adotta i regolamenti di funzionamento e di procedura e li sottopone per ratifica al CD.

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