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Art. 22 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 22 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 Il CDG si organizza autonomamente, nei limiti fissati da questo statuto e dalle decisioni del CD.

2 Il CDG può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri.

3 Il CDG delibera con la maggioranza dei suoi membri.

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