813.255
CH-TI
Art. 22 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 22 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 Il CDG si organizza autonomamente, nei limiti fissati da questo statuto e dalle decisioni del CD.
2 Il CDG può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri.
3 Il CDG delibera con la maggioranza dei suoi membri.