813.255
CH-TI
Art. 2 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
Art. 2 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino
1 L’OMCT è riconosciuto come società regionale di medicina e organizzazione di base (società medica cantonale) conformemente allo statuto della Federazione dei medici svizzeri (FMH).
2 Le disposizioni della FMH sono vincolanti per l’OMCT e i suoi membri, riservate le norme del diritto pubblico cantonale.