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Art. 2 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

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Art. 2 Statuto dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino

1 L’OMCT è riconosciuto come società regionale di medicina e organizzazione di base (società medica cantonale) conformemente allo statuto della Federazione dei medici svizzeri (FMH).

2 Le disposizioni della FMH sono vincolanti per l’OMCT e i suoi membri, riservate le norme del diritto pubblico cantonale.

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