813.110
CH-TI
Art. 2 Regolamento concernente l’esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica Regolamento concernente l’esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica
Art. 2 Regolamento concernente l’esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica
La vigilanza si esercita d’ufficio, sorvegliando il normale svolgimento dell’attività professionale secondo le norme fissate per le diverse arti sanitarie.
Il controllo si esercita, d’ufficio o su istanza, con indagini ed inchieste presso autorità, enti o singole persone.