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Art. 2 Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze)

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Art. 2 Regolamento della legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze)

Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è incari cato dell’ applicazione della Legge e delle relative norme esecutive.

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