811.410
CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’interruzione della gravidanza Regolamento sull’interruzione della gravidanza
Art. 2 Regolamento sull’interruzione della gravidanza
1 Sono autorizzati d’ufficio a praticare l’interruzione della gravidanza e a fornire la relativa consulenza approfondita
a) i medici in possesso del titolo federale di perfezionamento, o di quello estero riconosciuto, in ginecologia e ostetricia, autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, e
b) gli istituti di cura autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), con mandato di prestazione in ginecologia.
2 Il Medico cantonale può, in casi particolari, concedere autorizzazioni ad altri medici e istituti di cura, purché siano adempiti i requisiti di qualità necessari.