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Art. 2 Regolamento sull’interruzione della gravidanza Regolamento sull’interruzione della gravidanza

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Art. 2 Regolamento sull’interruzione della gravidanza

1 Sono autorizzati d’ufficio a praticare l’interruzione della gravidanza e a fornire la relativa consulenza approfondita

a) i medici in possesso del titolo federale di perfezionamento, o di quello estero riconosciuto, in ginecologia e ostetricia, autorizzati all’esercizio della professione nel Cantone, e

b) gli istituti di cura autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal), con mandato di prestazione in ginecologia.

2 Il Medico cantonale può, in casi particolari, concedere autorizzazioni ad altri medici e istituti di cura, purché siano adempiti i requisiti di qualità necessari.

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