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Art. 2 Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza

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Art. 2 Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza

1 I Centri assicurano alle persone residenti nel Cantone, la consulenza, l’ informazione e le prestazioni (sociali, mediche, psicologiche e giuridiche) per problemi inerenti alla gravidanza, nonché in materia di pianificazione familiare e di informazione sessuale fornendo gli aiuti necessari.

2 La consulenza e l’ informazione devono essere oggettive e gratuite.

3 Le prestazioni devono essere commisurate all’ entità del caso e, ove occorra, date senza indugio. I Centri svolgono opera di intermediario verso le istituzioni, i servizi e gli spe cialisti indicati a prestare l’ aiuto necessario.

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