Legge d’applicazione della legge federale sui consultori di gravidanza
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1 La legge ha per scopo di disciplinare i provvedimenti di competenza del Cantone conformemente alla legge federale 9 ottobre 1981 sui c onsultori di gravidanza ed all’ ordinanza del Consiglio federale 12 dicembre 1983 concernente i consultori di gravidanza.
2 Il C onsiglio di Stato provvede all’ esecuzione di questa legge per il tramite del Dipartimento competente.
1 I Centri assicurano alle persone residenti nel Cantone, la consulenza, l’ informazione e le prestazioni (sociali, mediche, psicologiche e giuridiche) per problemi inerenti alla gravidanza, nonché in materia di pianificazione familiare e di informazione sessuale fornendo gli aiuti necessari.
2 La consulenza e l’ informazione devono essere oggettive e gratuite.
3 Le prestazioni devono essere commisurate all’ entità del caso e, ove occorra, date senza indugio. I Centri svolgono opera di intermediario verso le istituzioni, i servizi e gli spe cialisti indicati a prestare l’ aiuto necessario.
1 Il Consiglio di Stato istituisce Centri di consulenza e di pianificazione familiare tenendo conto dei bisogni oggettivi della popolazione e della disponibilità di altre strutture che soddisfano alle esigenze della legge.
I Centri devono disporre delle strutture necessarie e di un numero adeguato di personale qualificato, in particolare di
- un consulente in pianificazione familiare
- una consulenza medica specialistica FMH in ginecologia e ostetricia
- una consulenza psicologica
- una consulenza giuridica.
Il personale dei Centri è tenuto ad una formazione e ad un aggiornamento costante.
1 I costi dei Centri di consulenza e di pianificaz ione familiare, istituiti nell’ ambito degli ospedali pubblici sono iscritti nei conti di esercizio degli ospedali in cui hanno sede, che sono part e integrante del bilancio dell’ Ente ospedaliero cantonale, conformemente alla legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982.
2 Il finan ziamento dei centri di cui all’ art. 3 cpv. 2 di questa legge è assicurato dallo Stato con la copertura dei costi di gestione riconosciuti fino ad un massimo del 20%.
Possono denominarsi “Centri di consulenza e di pianificazione familiare” unicamente i Centri che rispondono a tutti i requisiti stabiliti dalla legge.
È vietato l’ uso di denominazioni suscettibili di trarre in inganno il pubblico.
1 Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione consultiva con compiti di verifica dei requisiti, delle qualifiche del personale nonché di consu lenza tecnico-scientifica sull’attività e l’ organizzazione dei Centri di consulenza e di pianificazione familiare.
Essa presenta annualmente al Consiglio di Stato un rendiconto della propria attività, inoltre determina e propone i costi annui di gestione previsti all’ art. 3 cpv. 2 di questa legge.
2 La Commissione è composta di nove membri. Ne fanno parte
- un rappresentante del Dipartimento quale presidente
- un rappresentante dell’ Ente ospedaliero cantonale
- un consulente in pianificazione familiare
- due medici specialisti FMH in ginecologia e ostetricia
- un ecclesiastico
- un giurista
- un esperto in problemi sociali
- uno psicologo.
Le struttu re pubbliche e private che all’ entrata in vigore di questa legge, assicurano anche in parte le prestazioni e i servizi prescritti dalla legislazione federale e cantonale sui consultori di gravidanza, possono con tinuare la loro attività con l’ organizzazione e con la d enominazione attuale, fino all’ istitu zione dei Centri previsti dall’ art. 2 di questa legge e comunque per un periodo non superiore ai 2 anni.
Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, questa legge entra in vigore [3] con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicata nel BU 1988 , 83.
[3] Entrata in vigore: 23 febbraio 1988 - BU 1988, 83.