806.150
CH-TI
Art. 2 Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio
Art. 2 Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio
1 La Direzione OSC è competente per la concessione e la revoca delle autorizzazioni.
2 Il Dipartimento della sanità e della socialità vigila sui criteri applicati ed emana all’occorrenza direttive. [1]
[1] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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Regolamento sull’uso della sala polivalente dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale a Mendrisio
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