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Art. 2 Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica

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Art. 2 Regolamento d’applicazione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica

1 Il Dipartimento dell a sanità e della socialità è il Dipartimento competente all’ applicazione della LASP e delle relative disposizioni esecutiv e. A tale scopo si avvale dell’ OSC. [2]

2 Ha tutte le competenze che non siano espressamente attribuite ad altre autorità e segnatamente

a) vigila sull’ organizzazione ed il funzionamento delle UTR riservate le competenze della Commissione giuridica;

b) esamina il progetto di pianificazione degli interventi sociopsichiatrici elaborati dal CPSC e lo sottopone con il proprio avviso al Consiglio di Stato;

c) esamina il resoconto annuale della Commissione giuridica ed esprime avviso sulle proposte di interventi strutturali in esso contenute;

d) negozia e sottoscrive la conve nzione di collaborazione con l’Ente previsto dall’ art. 43 LASP e ne adotta il tariffario;

e) stabilisce le rette delle UTR, gli onorari e le tariffe per l e prestazioni fornite presso l’ OSC.

[2] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002 ; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

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