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Legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont) (BDMG)

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

LMont

1 Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.

2 Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.

LMont

1 Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.

2 Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.

3 Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.

LMont

1 Il Consiglio di Stato

a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;

b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;

c) definisce la circoscrizione.

2 La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.

3 Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.

LMont

Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

LMont

1 Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.

2 L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.

LMont

Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.

LMont

1 Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.

2 Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).

LMont

[1] Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).

Rimedi di diritto [2]

[1] Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[2] Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

LMont

[3] Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato rico rso al Tribunale cantonale amministrativo.

[3] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

LMont

È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.

LMont

Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

LMont

1 Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [4]

Pubblicata nel BU 1998 , 51.

[4] Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.

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