Art. 9 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 9 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
[3] 1 La Commissione, alla quale la legge non conferisce alcun potere autonomo di intervento diretto, propone con sollecitudine al Dipartimento ogni provvedimento atto a prevenire, far cessare o a sanzionare le violazioni dei diritti di cui all’art. 21 della Legge sanitaria e, in caso di mandato conferitole dal Dipartimento, le violazioni dell’art. 59 cpv. 2 della Legge sanitaria, così come i provvedimenti previsti dagli articoli 43 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 e 30 della legge federale sulle professioni psicologiche del 18 mar zo 2011, segnatamente l’avverti mento, l’ammonimento, la multa, la revoca del libero esercizio e il divieto di esercitare.
2 Essa propone inoltre alle altre istanze interessate di adottare i provvedimenti di loro competenza.
3 L’accertamento delle violazioni di cui al cpv. 1 è adottato a maggioranza dei membri o rispettivi supplenti presenti.
4 La Commissione redige un avviso motivato destinato al Dipartimento, che è poi trasmesso in copia al denunciato e al denunciante.
Archiviazione [4]
[3] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.
[4] Nota marginale modificata dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.