802.150
CH-TI
Art. 7 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 7 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
1 La Commissione ha ampia facoltà di indagine.
2 Oltre all’ audizione delle parti interessate e dei periti, la Commissione può assumere, quando risulta necessario, anc he altre prove, segnatamente l’ audizione di testi o il sopralluogo.