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Art. 6 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

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Art. 6 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

1 La Commissione può sentire direttamente il denunciante ed il denunciato, rispettivamente entrambi hanno il diritto di essere sentiti.

2 Ogni membro della Commissione può porre domande supplementari.

3 La Commissione può richiedere la produzione di ulteriori documenti o spiegazioni scritte.

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