802.150
CH-TI
Art. 6 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 6 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
1 La Commissione può sentire direttamente il denunciante ed il denunciato, rispettivamente entrambi hanno il diritto di essere sentiti.
2 Ogni membro della Commissione può porre domande supplementari.
3 La Commissione può richiedere la produzione di ulteriori documenti o spiegazioni scritte.