Legislator Giurisprudenza & Legislazione
802.150 CH-TI

Art. 5 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

Apri la fonte ufficiale Atto completo (12 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 5 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

[2] La Commissione può avvalersi della collaborazione degli Ordini delle arti sanitarie (art. 30 cpv. 3 della Legge sanitaria) e può far capo a periti esterni o ad esperti, previo conferimento di regolare mandato da parte dell’Ufficio di sanità.

[2] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.

← Art. 4 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Art. 6 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →