802.150
CH-TI
Art. 5 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 5 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
[2] La Commissione può avvalersi della collaborazione degli Ordini delle arti sanitarie (art. 30 cpv. 3 della Legge sanitaria) e può far capo a periti esterni o ad esperti, previo conferimento di regolare mandato da parte dell’Ufficio di sanità.
[2] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.