802.150
CH-TI
Art. 3 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 3 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
1 Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo.
2 La convocazione contiene l’ elenco delle trattande.
3 I membri supplenti ricevono le convocazioni e devono essere tempestivamente informati dai titolari impediti, in modo che le sostituzioni siano praticabili. Per ogni caso trattato viene trasmessa ai membri la documentazione selezionata dal presidente con un anticipo sufficiente a permetterne un esame approfondito. Hanno diritto di voto i membri titolari e, solo in loro assenza, i rispettivi supplenti.