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Art. 2 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

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Art. 2 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

1 La Commissione si compone di 5 membri tra cui un magistrato dell’ordine giudiziario, presidente, il Medico cantonale, un giurista in rappresentanza del Dipartimento della sanità e della socialità (Dipartimento), un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari dell’Ordine interessato. [1]

2 Accanto ai membri titolari sono designati altrettanti supplenti, con le stesse qualifiche, per consentire in ogni caso la composizione prevista dall’ art. 25 della Legge sanitaria.

3 Il mandato dei membri dura quattro anni e scade il 30 giugno dell’ anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

4 Ai membri titolari e ai supplenti sono riconosciute le indennità previste dal decreto esecutivo sulle Commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

[1] Cpv. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.

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