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Art. 10a Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

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Art. 10a Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

[6] 1 Nei casi in cui la Commissione non è intervenuta su mandato del Dipartimento, il Presidente può decidere da solo

a) la non entrata nel merito sulle denunce manifestamente inammissibili;

b) la non entrata nel merito su denunce che conte ngono richieste meramente patri moniali;

c) la non entrata nel merito su denunce querulomani o abusive.

2 La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo di non entrata in materia, dandone comunicazione alla Commissione.

[6] Art. introdotto dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

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