802.150
CH-TI
Art. 10a Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 10a Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
[6] 1 Nei casi in cui la Commissione non è intervenuta su mandato del Dipartimento, il Presidente può decidere da solo
a) la non entrata nel merito sulle denunce manifestamente inammissibili;
b) la non entrata nel merito su denunce che conte ngono richieste meramente patri moniali;
c) la non entrata nel merito su denunce querulomani o abusive.
2 La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo di non entrata in materia, dandone comunicazione alla Commissione.
[6] Art. introdotto dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.