Art. 10 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
Art. 10 Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria
[5] 1 Se ritiene di non dover proporre l’adozione di provvedimenti, la Commissione decide essa stessa l’archiviazione delle denunce o, se è intervenuta su mandato del Dipartimento, comunica il proprio preavviso al medesimo.
2 Preavviso e decisione sono trasmessi in copia al denunciante e al denunciato e possono essere notificati senza motivazione scritta.
3 In tal caso, la motivazione è fatta pervenire in un secondo tempo se il denunciato o il denunciante lo chiede all’autorità che ha adottato la decisione entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa.
4 La richiesta di redazione della motivazione è soggetta a una tassa di giustizia da fr. 100.– a fr. 500.–, di cui può essere chiesto l’anticipo con comminatoria di stralcio in caso di inadempienza.
[5] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.