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Regolamento della Commissione di vigilanza sanitaria

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Il presente regolamento definisce le modalità di funzionamento della Commissione di vigilan za (Commissione) prevista dall’ art. 24 della Legge sanitaria.

1 La Commissione si compone di 5 membri tra cui un magistrato dell’ordine giudiziario, presidente, il Medico cantonale, un giurista in rappresentanza del Dipartimento della sanità e della socialità (Dipartimento), un rappresentante dei pazienti e uno degli operatori sanitari dell’Ordine interessato. [1]

2 Accanto ai membri titolari sono designati altrettanti supplenti, con le stesse qualifiche, per consentire in ogni caso la composizione prevista dall’ art. 25 della Legge sanitaria.

3 Il mandato dei membri dura quattro anni e scade il 30 giugno dell’ anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

4 Ai membri titolari e ai supplenti sono riconosciute le indennità previste dal decreto esecutivo sulle Commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

[1] Cpv. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.

1 Il presidente convoca le riunioni della Commissione dandone avviso scritto a tutti i membri con almeno 15 giorni di anticipo.

2 La convocazione contiene l’ elenco delle trattande.

3 I membri supplenti ricevono le convocazioni e devono essere tempestivamente informati dai titolari impediti, in modo che le sostituzioni siano praticabili. Per ogni caso trattato viene trasmessa ai membri la documentazione selezionata dal presidente con un anticipo sufficiente a permetterne un esame approfondito. Hanno diritto di voto i membri titolari e, solo in loro assenza, i rispettivi supplenti.

Il paziente interessato, il suo rappresentante legale oppure ogni persona a lui prossima possono inoltrare una denuncia alla Commissione ai sensi dell’ art. 21 della Legge sanitaria per violazione dei diritti del paziente.

[2] La Commissione può avvalersi della collaborazione degli Ordini delle arti sanitarie (art. 30 cpv. 3 della Legge sanitaria) e può far capo a periti esterni o ad esperti, previo conferimento di regolare mandato da parte dell’Ufficio di sanità.

[2] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466; precedente modifica: BU 2002, 76.

1 La Commissione può sentire direttamente il denunciante ed il denunciato, rispettivamente entrambi hanno il diritto di essere sentiti.

2 Ogni membro della Commissione può porre domande supplementari.

3 La Commissione può richiedere la produzione di ulteriori documenti o spiegazioni scritte.

1 La Commissione ha ampia facoltà di indagine.

2 Oltre all’ audizione delle parti interessate e dei periti, la Commissione può assumere, quando risulta necessario, anc he altre prove, segnatamente l’ audizione di testi o il sopralluogo.

[3] 1 La Commissione, alla quale la legge non conferisce alcun potere autonomo di intervento diretto, propone con sollecitudine al Dipartimento ogni provvedimento atto a prevenire, far cessare o a sanzionare le violazioni dei diritti di cui all’art. 21 della Legge sanitaria e, in caso di mandato conferitole dal Dipartimento, le violazioni dell’art. 59 cpv. 2 della Legge sanitaria, così come i provvedimenti previsti dagli articoli 43 della legge federale sulle professioni mediche universitarie del 23 giugno 2006 e 30 della legge federale sulle professioni psicologiche del 18 mar zo 2011, segnatamente l’avverti mento, l’ammonimento, la multa, la revoca del libero esercizio e il divieto di esercitare.

2 Essa propone inoltre alle altre istanze interessate di adottare i provvedimenti di loro competenza.

3 L’accertamento delle violazioni di cui al cpv. 1 è adottato a maggioranza dei membri o rispettivi supplenti presenti.

4 La Commissione redige un avviso motivato destinato al Dipartimento, che è poi trasmesso in copia al denunciato e al denunciante.

Archiviazione [4]

[3] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[4] Nota marginale modificata dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[5] 1 Se ritiene di non dover proporre l’adozione di provvedimenti, la Commissione decide essa stessa l’archiviazione delle denunce o, se è intervenuta su mandato del Dipartimento, comunica il proprio preavviso al medesimo.

2 Preavviso e decisione sono trasmessi in copia al denunciante e al denunciato e possono essere notificati senza motivazione scritta.

3 In tal caso, la motivazione è fatta pervenire in un secondo tempo se il denunciato o il denunciante lo chiede all’autorità che ha adottato la decisione entro quindici giorni dalla comunicazione della stessa.

4 La richiesta di redazione della motivazione è soggetta a una tassa di giustizia da fr. 100.– a fr. 500.–, di cui può essere chiesto l’anticipo con comminatoria di stralcio in caso di inadempienza.

[5] Art. modificato dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

[6] 1 Nei casi in cui la Commissione non è intervenuta su mandato del Dipartimento, il Presidente può decidere da solo

a) la non entrata nel merito sulle denunce manifestamente inammissibili;

b) la non entrata nel merito su denunce che conte ngono richieste meramente patri moniali;

c) la non entrata nel merito su denunce querulomani o abusive.

2 La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo di non entrata in materia, dandone comunicazione alla Commissione.

[6] Art. introdotto dal R 23.9.2014; in vigore dal 26.9.2014 - BU 2014, 466.

Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti ufficiali ed entra immediatamente in vigore. [7]

Pubblicato nel BU 1992 , 325.

[7] Entrata in vigore: 30 ottobre 1992 - BU 1992, 325.

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