801.410
RForSan
CH-TI
Art. 2 RForSan Regolamento sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan)
RForSan
Art. 2 RForSan
Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.