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801.410 RForSan CH-TI

Art. 2 RForSan Regolamento sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan)

RForSan
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Art. 2 RForSan

Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.

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