Regolamento sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario (RForSan) (RForSan)
Indice delle disposizioni (8)
Testo normativo (8 Articoli)
I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.
Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all’articolo 3, per le formazioni definite nell’allegato 1.
1 Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l’Area di gestione sanitaria e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto
a) del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale;
b) delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
c) del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.
2 L’obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.
1 Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori
a) le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni;
b) la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura);
c) le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell’allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all’allegato 1;
d) il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell’allegato 3.
2 I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.
1 I fornitori di prestazioni devono garantire l’utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.
2 L’impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie.
3 In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.
1 Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell’allegato 4.
2 L’impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1.
3 La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di ottenere l’indennizzo medio ponderato per punto.
4 La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l’indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2.
5 La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.
1 È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell’obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021.
2 Le compensazioni di cui all’articolo 6 si applicano di conseguenza.
3 Entro la scadenza della fase transitoria viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
Pubblicato nel BU 2022 , 236.
Allegato 1