Art. 2 Legge concernente l’autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) Legge concernente l’autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno)
Art. 2 Legge concernente l’autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno)
1 Sono considerate attrezzature a tecnologia avanzata quelle che alternativamente
a) sono particolarmente costose o la cui manutenzione o esercizio generano costi particolarmente elevati;
b) non fanno parte della dotazione ordinaria di una struttura;
c) necessitano di personale particolarmente qualificato per il loro impiego.
2 Sono in ogni caso considerate attrezzature a tecnologia avanzata
a) la RMI (risonanza magnetica per immagini);
b) la TAC (tomografia assiale computerizzata) e la TAC ad elettroni;
c) l’angiografia digitalizzata;
d) la PET (positron emission tomography);
e) la SPECT (single photon emission computed tomography);
f) le apparecchiature di radioterapia;
g) le sale operatorie, nei limiti previsti dal Tarmed;
h) la chirurgia robot-assistita.
3 Sono inoltre considerate attrezzature a tecnologia avanzata le attrezzature, le apparecchiature o le istallazioni il cui costo di acquisizione a nuovo, indipendentemente dalle modalità di finanziamento previste, è superiore a 1 milione di franchi.
4 In tale importo non sono da computare le spese di trasporto e montaggio, di posa e istallazione di cablaggi elettrici, informatici o similari, di trattamento e condizionamento d’aria o acqua, nonché quelle per la messa in esercizio delle apparecchiature.