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Art. 2 Legge concernente l’autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno) Legge concernente l’autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno)

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Art. 2 Legge concernente l’autorizzazione delle attrezzature medico-tecniche di diagnosi o di cura a tecnologia avanzata o particolarmente costosa (clausola del bisogno)

1 Sono considerate attrezzature a tecnologia avanzata quelle che alternativamente

a) sono particolarmente costose o la cui manutenzione o esercizio generano costi particolarmente elevati;

b) non fanno parte della dotazione ordinaria di una struttura;

c) necessitano di personale particolarmente qualificato per il loro impiego.

2 Sono in ogni caso considerate attrezzature a tecnologia avanzata

a) la RMI (risonanza magnetica per immagini);

b) la TAC (tomografia assiale computerizzata) e la TAC ad elettroni;

c) l’angiografia digitalizzata;

d) la PET (positron emission tomography);

e) la SPECT (single photon emission computed tomography);

f) le apparecchiature di radioterapia;

g) le sale operatorie, nei limiti previsti dal Tarmed;

h) la chirurgia robot-assistita.

3 Sono inoltre considerate attrezzature a tecnologia avanzata le attrezzature, le apparecchiature o le istallazioni il cui costo di acquisizione a nuovo, indipendentemente dalle modalità di finanziamento previste, è superiore a 1 milione di franchi.

4 In tale importo non sono da computare le spese di trasporto e montaggio, di posa e istallazione di cablaggi elettrici, informatici o similari, di trattamento e condizionamento d’aria o acqua, nonché quelle per la messa in esercizio delle apparecchiature.

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