Regolamento concernente le tasse previste dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
[2] 1 Per l’istruzione delle pratiche di concessione e revoca di autorizzazioni, per quelle relative a provvedimenti disciplinari e amministrativi e per controlli, visite, ispezioni e consulenze relativi al settore sanitario vengono prelevate le tasse di cui ai seguenti articoli.
2 Le tasse dovute per l’istruzione delle pratiche di concessione di un’autorizzazione vanno anticipate dall’istante; l’esame della pratica da parte delle autorità prende avvio con la ricezione del giustificativo del pagamento. [3]
[2] Art. modificato dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[3] Cpv. modificato dal DE 1.4.2015; in vigore dal 3.4.2015 - BU 2015, 99.
a)
autorizzazione per l’applicazione di metodi di procreazione con assistenza medica (art. 13 LSan)
fr. 1'300.–
b)
libero esercizio delle professioni sanitarie con formazione accademica (art. 54, 55 LSan; art. 34 LPMed)
da fr. 600.– a fr. 1'200.–
c)
libero esercizio delle altre professioni sanitarie e dei terapisti complementari (art. 54, 55, 63 LSan)
da fr. 400.– a fr. 600.–
d)
esercizio limitato o dipendente di una professione sanitaria (art. 54 lett. a), 72 LSan)
da fr. 200.– a fr. 400.–
e)
nulla osta al libero esercizio di una professione sanitaria quale prestatore di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni (art. 35 LPMed; LDPS) [4]
da fr. 450.– a fr. 1'500.–
per le professioni universitarie;
da fr. 250.– a 600.– per le professioni
non universitarie
f)
autorizzazioni uniche, di carattere eccezionale (in particolare art. 73 e 74 LSan)
da fr. 200.– a fr. 400.–
g)
rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili
da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione
h)
esame e valutazione dei protocolli di ricerca e dei relativi emendamenti da parte del Comitato etico [5]
fino a fr. 9'000.–
i)
sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, revoca); (art. 59 LSan, 43 LPMed)
fino a fr. 3'000.–
+ le spese per eventuali perizie
l)
revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi
fino a fr. 500.–
+ spese per eventuali perizie
m)
… [6]
n)
autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato [7]
da fr. 200.- a fr. 400.-.
[4] Lett. modificata dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[5] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
[6] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
[7] Lett. introdotta dal R 8.3.2023; in vigore dal 1.4.2023 - BU 2023, 71.
a)
autorizzazione d’esercizio per strutture sanitarie (art. 80 LSan) [8]
fino a fr. 2’000.–
+ le spese per collaudi e ispezioni
b)
autorizzazione d’esercizio per una farmacia, drogheria o laboratorio d’analisi sanitarie (art. 83, 84 e 85 LSan) [9]
fino a fr. 2’000.–
+ le spese per collaudi e ispezioni
c)
autorizzazione d’esercizio per servizi di urgenza medica negli ospedali e nelle cliniche [10]
fino a fr. 2’000.–
+ le spese per collaudi e ispezioni
d)
autorizzazione d’esercizio per servizi di assistenza e cura a domicilio, centri terapeutici somatici diurni e notturni [11]
fino a fr. 2’000.–
+ le spese per collaudi e ispezioni
e)
rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili
da fr. 400.–
fino all’importo per una nuova autorizzazione
+ le spese per collaudi e ispezioni
f)
revoca di un’autorizzazione per motivi amministrativi
fino a fr. 500.–
g)
collaudi
le spese effettive
h)
controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti
le spese effettive
i)
sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza
le spese effettive
l)
… [12]
[8] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
[9] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
[10] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382.
[11] Lett. modificata dal R 17.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 382; precedente modifica: BU 2014, 325.
[12] Lett. abrogata dal R 1.12.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 361; precedente modifica: BU 2020, 59.
a)
abitabilità e agibilità di stabili d’uso pubblico e collettivo (art. 38 LSan)
le spese effettive
b)
collaudi
le spese effettive
c)
controlli, visite e ispezioni che richiedono l’adozione di provvedimenti
le spese effettive
d)
sopralluoghi a carattere informativo o di consulenza
le spese effettive
e)
decisioni in ambito radon
fino a fr. 300.–
a)
decisioni cantonali in applicazione della LATer e delle sue ordinanze
da fr. 200.– a fr. 5'000.–
b)
controlli, visite e ispezioni
le spese effettive
[13]
a)
autorizzazione d’esercizio per aziende di pompe funebri
fr. 600.–
b)
rinnovi e modifiche di autorizzazioni per sostituzioni, limitazioni o estensioni di attività o simili
da fr. 200.– fino all’importo per una nuova autorizzazione + le spese per collaudi e ispezioni
c)
nulla osta all’esercizio per aziende di pompe funebri estere attive a titolo di prestatori di servizi transfrontalieri per un periodo non superiore ai 90 giorni
fr. 400.–
d)
revoca di un’autorizzazione
fino a fr. 500.– + spese per eventuali perizie
e)
autorizzazione per l’esumazione di una salma nei 20 anni successivi alla sepoltura [14]
fr. 200. –
f)
autorizzazione per il trasporto di salme [15]
fr. 50.– per l’autorizzazione comunale;
da 100.– a fr. 250.– per l’autorizzazione cantonale
[13] Art. introdotto dal DE 24.6.2014; in vigore dal 27.6.2014 - BU 2014, 325.
[14] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
[15] Lett. introdotta dal DE 1.4.2015; in vigore dal 1.5.2015 - BU 2015, 134.
a)
fotocopie
fr. 2.– a pagina, risp. fr. 1.–
a partire dall’11. pagina
b)
altri lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, telegrammi, spese postali ecc.)
da fr. 1.– a fr. 500.–
a seconda del lavoro richiesto all’autorità
Il decreto esecutivo concernente le tasse per autorizzazioni, controlli, visite e ispezioni previste dalla legge sanitaria del 25 febbraio 1992 è abrogato.
Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.
Pubblicato nel BU 2008 , 720.